ripresa wedding
Con la pubblicazione del Decreto Legge 65/2021 si descrivono i dettagli della ripresa.
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IN DUE PAROLE
Con la pubblicazione del Decreto Legge 65/2021 si descrivono i dettagli della ripresa.
Per semplificare all'osso:
In ZONA BIANCA
SI POSSONO TENERE FESTEGGIAMENTI, a partire dal 1 giugno 2021, ma a patto di rispettare le misure anticontagio ed i protocolli, compresa l'adozione del green pass per i partecipanti ai festeggiamenti.
Come specifica l'articolo 7 del DPCM 2 marzo 2021, “cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.
Proprio nel Capo III è disciplinato, all’articolo 16, il divieto di feste che - quindi - in zona bianca sono permesse.
Alle attività consentite in zona bianca “si applicano comunque le misure anti contagio previste” dal DPCM 2 marzo e “ dai protocolli e dalle linee guida”.
Inoltre “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.
Sul tema, vedi il comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni:
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/086_Congiunto_ordinanza.pdf
Va detto che la liceita' di questa indicazione viene contestata da Federmep.
in ZONA GIALLA
dal 15 giugno 2021, sono permessi i festeggiamenti privati di matrimonio e simili, a patto che i partecipanti all'evento (da intendersi come invitati) siano in possesso di almeno un requisito (prima dose di vaccino, tampone negativo entro 48 ore, guarigione da covid), nel rispetto delle norme antidiffusione del virus e dei protocolli fissati con l'Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza delle Regioni e il CTS: www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80733
Diamoci prima risposta alle domande piu' frequenti; poi - per chi vuole - vediamo nel dettaglio i riferimenti ufficiali, le uniche fonti che valga la pena di tenere presenti.
NEL DETTAGLIO
NOTA IMPORTANTE: in questa frenetica bulimia di norme, in cui queste vengono diramate alla spicciolata, le indicazioni sono valide fintanto che non venissero sostituite da altre.
Quindi, ad oggi:
D.: La Certificazione Verde - Green Pass deve essere prodotta da tutti, o solo dagli invitati?
R.: Ad oggi, manca in realtà una vera conferma ufficiale, anche se attualmente è preponderante l'interpretazione che NON prevede l'obbligo di Green Pass per gli Operatori.
Va ricordato che ANCHE in zona Bianca occorre il Green Pass per i partecipanti, come ribadito da:
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/086_Congiunto_ordinanza.pdf.
Esistono due interpretazioni:
"Partecipanti" va inteso come "partecipanti ai festeggiamenti", e quindi sposi ed invitati. Il Green Pass è dovuto solo per sposi e invitati.
oppure:
"Partecipanti" va inteso come "prendenti parte all'evento", indicando che si tratti di una certificazione richiesta a tutti.
Come gia' accennato, ad oggi è preponderante l'interpretazione che non prevede l'obbligo di Green Pass per gli Operatori, imponendo al Fotografo unicamente l'obbligo di distanziamento ed utilizzo di mascherine.
D.: A che punto di somministrazione il vaccino viene considerato valido come Green Pass?
R.: A dispetto di quanto normato fino al 18 maggio 2021, in forza dell'articolo 14 del DL 65/2021 il vaccino viene considerato Green Pass valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la prima somministrazione di vaccino.
D.: La validita' del tampone negativo e' intesa 48 ore anche a cavallo di piu' giorni, o due giorni di calendario?
R.: Vale 48 ore consecutive (ad esempio: dalle 18:00 di venerdi' alle 18:00 di domenica)
D.: Ho letto che ci sono protocolli speciali da rispettare. Quali? Dove li trovo?
R.: Dopo un lungo periodo di latenza, i protocolli sono stati manati dal Ministero della Salute, su parere del CTS, in concerto con la Conferenza delle Regioni.
www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80733
LE FONTI DELLE NORME
Del caso specifico della ripresa dei festeggiamenti di matrimonio si occupa il comma 2 dell'articolo 9 del DL 65/2021:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
Art. 9 - Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
(...)
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
I protocolli (da rispettare SIA in zona gialla SIA in zona bianca)
L'Ordinanza del Ministero della Salute che fissa i protocolli e' questa:
www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80733
I certificati verdi - free pass
Per partecipare ai festeggiamenti occorre essere "certificati" Covid free (e allora, viene da chiedersi: se tutti i partecipanti sono certificati essere esenti da virus, che senso hanno le norme paranoidi di alcuni protocolli?)
Vale per tutti i festeggianti, ciascuno dei quali deve soddisfare almeno una di queste condizioni:
a) Che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla somministrazione della PRIMA dose di vaccino, oppure:
b) Tampone negativo nelle ultime 48 ore, sia antigenico che molecolare, fatto da struttura pubblica o privata, come anche da farmacia o medico di base, oppure:
c) Certificato di avvenuta guarigione viene rilasciato - a richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria, sia pubblica che privata, dove e' avvenuto il ricovero o, in assenza di ricovero, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
L'ammissibilita' come certificazione di UNA sola dose vaccinale, la prima, e' una "concessione" dell'ultimo minuto, sancita da una meravigliosamente funambolica stesura dell'articolo 14 del DL 65/2021; il primo comma lo indica valido per 9 mesi dal completamento vaccinale (dalla seconda dose), il secondo comma aggiunge la validita' a partire da 15 giorni dopo la prima somministrazione, e fino alla seconda somministrazione:
Art. 14 - Disposizioni in materia di rilascio e validita' delle certificazioni verdi COVID-19
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
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